Lo Statuto

DENOMINAZIONE – SEDE
ART.1 – E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione dilettantistica denominata “SCUDERIA JAGUAR STORICHE” (abbreviata “SCUDERIA JAG”), con sede in Roma, Via Tiburtina n.654.
ART.2 – NORME APPLICABILI
L’associazione “SCUDERIA JAGUAR STORICHE” è retta dalle norme del presente statuto nonchè per quanto non previsto dalle norme del codice civile.
ART.3 – REQUISITI GENERALI DEL SOCIO
Possono aderire all’Associazione “SCUDERIA JAGUAR STORICHE” secondo le modalità ed i termini previsti dal presente statuto, tutti i cittadini Italiani o di Paesi Stranieri aventi la maggiore età che si riconoscano nei principi ispiratori e nelle finalità di cui all’art.4. Abbiano i requisiti di moralità e di buona condotta e siano in regola con il versamento del contributo associativo secondo le modalità della loro ammissione.
La qualità di socio ha durata annuale senza tacito rinnovo.
I soci partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto.
Essi sono chiamati a concorrere con gli appositi organi al controllo del rispetto dei criteri di trasparenza ed efficienza della attività associativa.
ART.4 – SCOPO DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente il fine di riunire gli equipaggi di auto storiche, o che posseggono i requisiti per diventarlo, dei marchi Jaguar, Daimler e Swallow interessati a partecipare a gare, raduni e concorsi indetti dalla Commissione Sportiva Auotomobilistica Italiana (CSAI) e sue delegazioni provinciali e locali, da associazioni riconosciute dalla Federation International Veicules Ancien (FIVA) nonchè ad ogni altro evento connesso all’argomento automobilismo promosso da ACI, Musei, Enti, Istitutizoni e Fondazioni per fini culturali e benefici.
L’associazione potrà quindi organizzare la partecipazione dei propri equipaggi a gare di regolarità turistica, a manifestazioni non agonistiche ed a tutte le gare, raduni, concorsi nazionali ed internazionali.
L’associazione avrà l’emblema costituito da uno scudo a scacchi nei colori bianco e nero con sovrapposta la testa stilizzata di un giaguaro sorridente di colore giallo ocra e le scritte “Scuderia Jag”.
ART.5 – CATEGORIA DEI SOCI
Oltre ai sottoscrittori dell’atto costitutivo possono essere ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro che hanno interesse a qualsiasi titolo al mondo delle auto d’epoca e condividono le finalità ed i principi ispiratori della associazione accettandone lo statuto ed il regolamento.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo statuto ed il regolamento nonchè le deliberazione dell’assemblea.
I soci componenti degli equipaggi hanno altresì l’obbligo di curare l’efficienza della propria auto, di rispettare le norme della circolazione stradale, di osservare lealmente i regolamenti delle gare in modo da essere in ogni circostanza di esempio per gli altri automobilisti ed essere in possesso della licenza CSAI. I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le attività predisposte dall’associazione ed a partecipare alle assemblee.
I soci si suddividono in: soci fondatori, soci ordinari, soci benemeriti, soci onorari.
Sono Soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo nonchè coloro i quali per voto unanime dei suddetti soci fondatori venga successivamente attribuita tale qualifica.
Soci Ordinari sono i componenti degli equipaggi che abbiano ottentuto il gradimento e la relativa ammissione con delibera da parte del consiglio direttivo, sono tenuti a pagare una quote annuale nella misura stabilita dalla assemblea.
Soci benemeriti sono coloro che apportano un notevole contributo al funzionamento dell’associazione, non pagano nessuna quota e sono esonerati dal versare la tassa di iscrizione. Essi non hanno diritto di voto.
Soci Onorari sono coloro che oltre a dare un apprezzabile contributo al funzionamento dell’associazione, rivestono cariche o ruoli di prestigio nei campi dell’automobilismo, dello sport e delle istitutizioni. Non pagano nessuna quota e sono esonerati dal versare la tassa di iscrizione. Essi non hanno diritto di voto.
ART.6 – ENTRATE E PATRIMONIO
Le entrate dell’Associazione da impiegarsi in via esclusiva per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 4, sono costituite dai contributi volontari dei soci, dai contributi e dalle donazioni da parte di altri soggetti siano essi enti o persone
ART.7 – ESERCIZIO FINANZIARIO / BILANCIO
L’esercizio finanziario dell’associazione inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio viene redatto il bilancio consuntivo nonchè quello preventivo per l’esercizio futuro.
ART.8 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Organi dell’associazione sono l’assemblea, il presidente, il vice presidente, il consiglio direttivo ed il tesoriere.
ART.9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari. Spetta all’assemblea:
– nominare il presidente, il vice presidente, i membri del consiglio direttivo, il tesoriere.
– deliberare sull’indirizzo generale dell’attività dell’associazione nonchè approvare il programma delle attività sociali ed il bilancio preventivo.
– deliberare eventuali modifiche statutarie.
– approvare la relazione annuale ed il bilanci consuntivo annuale.
– deliberare su proposta del presidente lo scioglimento dell’associazione provvedendo alla nomina dei liquidatori.
– L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale.
E’ altresì convocata tutte le volte che lo deliberi il consiglio direttivo o quando lo richieda almeno un terzo dei soci. In tal caso, la richiesta indirizzata al Presidente con gli argomenti da porre all’ordine del giorno è convocata dal presidente senza particolari formalità.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o in sua mancanza dal vice presidente.
In assenza di entrambi l’assemblea nomina un presidente provvisorio per il solo svolgimento dell’assemblea medesima.
L’assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci fondatori e ordinari.
In seconda convocazione qualora sia presente almeno un terzo dei predetti soci.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate e valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ivi comprese le modifiche statutarie.
I soci dovranno votare di persona. Non sono ammesse deleghe.
Pur tuttavia e limitatamente ai soci residenti in località diverse dalla provincia in cui si tiene l’assemblea potrà essere effettuata la votazione per posta con il metodo della doppia busta.
ART.10 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
Sono eleggibili ala carica di Presidente e Vice Presidente i soci fondatori ed i soci ordinari che siano iscritti da almeno cinque anni. Il mandato del presidente e del vice presidente dura cinque anni. Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito. Il presidente ha la rappresentanza dell’associazione, convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione. Può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi ed ai pagamenti.
ART.11 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è nominati dall’assemblea. Il primo consiglio direttivo è nominato dai soci fondatori. Il consiglio direttivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da sette consiglieri. Il consiglio direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, dà attuazione alle delibere dell’assemblea dei soci, organizza manifestazioni all’interno dell’associazione stessa, formula proposte, delibera il programma delle attività, predispone ed approva un regolamento vincolante per tutti i soci ed aderenti. Predispone il bilancio preventivo e consuntivo e relative relazioni e programmi che il presidente presenta all’assemblea dei soci per l’approvazione. Delibera la convocazione dell’assemblea dei soci, delibera l’ammissione dei nuovi soci, dei soci benemeriti e onorari, delibera la quota annua e la tassa di iscrizione dovuta dai soci ordinari. Dura in carica ed è rieleggibile. Per la validità delle riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
ART.12 – TESORIERE
Predispone il piano finanziario dell’associazione, sovrintende ad ogni attività che abbia attinenza con il funzionamento amministrativo e finanziario dell’associazione. Predispone una relazione all’assemblea dei soci in merito al bilancio preventivo e consuntivo.
ART.13 – RECESSO
Il socio ha la facoltà di recedere dall’associazione dandone comunicazione scritta. In nessun caso saranno rimborsate al recedente somme versate all’associazione a qualsiasi titolo.
ART.14 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio oltre che per causa di morte si perde per uno dei seguenti motivi:
– comportamento incompatibili con le finalità o con i principi ispiratori dell’associazione;
– mancato rispetto anche di una sola norma dello statuto.
Per i suddetti casi il provvedimento è adottato dal consiglio direttivo sentito il parere di una commissione composta da tre soci scelti dal consiglio direttivo.
ART.15 – AVANZI DI GESTIONE
All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
ART.16 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea dei soci che provvederà alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri ed il compenso. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni, enti o organismi con finalità analoghe.

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